Per contratto non richiesto si intende il contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato per la fornitura di energia elettrica, di gas o anche entrambi, o che ritiene sia stato stipulato a seguito di una pratica commerciale scorretta (ad esempio informazioni non corrette o omesse, confusione con marchi di un concorrente, pubblicità comparativa illecita, con condizioni economiche non esplicitate in maniera chiara o corretta in fase di stipulazione, ecc…) ed estorto da parte dell’agente di vendita che lo ha contattato sia telefonicamente o personalmente e comunque in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore.
La procedura di ripristino è stata stabilita dall’Autorità e consente al cliente, nel caso sia già avvenuto il passaggio non richiesto, di tornare al vecchio fornitore di energia.
Facendo parte dell’elenco dei venditori che adottano la procedura di ripristino in caso di contratti non richiesti, per annullare un contratto non previsto il cliente deve inviare per iscritto un “reclamo per contratto non richiesto” al nuovo fornitore entro:
Allegato al reclamo, dev’essere riportata copia della documentazione in cui si prende visione della data in cui il cliente è venuto a conoscenza del contratto non richiesto (quindi copia della lettera di conferma o indicazione della data della chiamata di conferma o copia della prima bolletta del nuovo fornitore non richiesto.
ATTENZIONE: il nuovo fornitore, in caso di emissione del reclamo, non potrà interrompere la fornitura del servizio elettrico o gas in caso di morosità.
Il fornitore ha tempo 40 giorni solari per rispondere al reclamo e successivamente: